Covid19

Salesiani Don Bosco Italia - Nord Est

1) D: Sarà possibile ritirare i compiti in classe?

R: Da studi di laboratorio il virus sulla carta da stampa e sulla carta velina non è stato più rilevato dopo 3 ore. Quindi è possibile a patto di rispettare una corretta igiene delle mani dopo la raccolta dei documenti e lasciando archiviati gli stessi più di 3 ore prima della manipolazione, per avere la certezza che le particelle virali siano morte.

 

2) D: Se uno studente resta a casa per motivi di salute, e il suo Pediatra/Medico fa una diagnosi NO Covid, al rientro a scuola deve comunque portare un certificato medico?

R: No, la famiglia dovrà firmare apposita autocertificazione, reperibile su sito internet del DdP, attestante l’assenza del figlio per motivi di salute diversi da Covid-19.

 

3) D: Se uno studente resta a casa per motivi di salute e viene sottoposto al tampone che risulta negativo, come fa la scuola a sapere che deve richiedere attestazione del Medico/Pediatra che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19?

R: La responsabilità di informare la scuola è della famiglia.

 

4) D: Qual è il motivo per cui i docenti in aula professori possono togliersi la mascherina solo se ci sono almeno 2 metri tra uno e l’altro, mentre agli studenti si è permesso/si potrà permettere di toglierla se sono ad un metro l’uno dall’altro, quando sappiamo che un metro si ha solo quando lo studente guarda dritto composto davanti a sé, ma che basta che uno studente si muova perché vengano meno quei 100 cm?

Penso che se il Ministero ha decretato così, un motivo ci deve essere, ma io non lo conosco. Ci sono stati degli studi? Mi potete aiutare?

R: Si precisa che non è nostra competenza disquisire in merito ai provvedimenti e alle disposizioni della pubblica autorità, ma possiamo solo limitarci a prenderne atto.

 

5) D: Sapreste dirci se ai docenti sia consentito utilizzare mascherine proprie con maggiori capacità filtranti (es. FFP2 senza valvola) oppure se siano obbligati a utilizzare le mascherine chirurgiche fornite dalla scuola? L'eventuale utilizzo di tali mascherine personali si intenderebbe ovviamente nel rispetto delle loro regole di utilizzo e di durata e, se necessario, con la possibilità di fornire in anticipo a chi di dovere le loro specifiche tecniche.

R: Non ci sono controindicazioni all’utilizzo di FFP2 o FFP3 senza valvola da parte del personale docente o in genere dipendente in sostituzione della mascherina chirurgica fornita dal datore di lavoro, in quanto trattasi di dispositivi di protezione superiori. Si precisa che i costi per l’acquisto di tali dispositivi non verranno sostenuti dal datore di lavoro (in questo caso la scuola) ma dal singolo lavoratore, tranne nei casi di esposizione a particolare rischio (es. lavoratore fragile) ove la valutazione del rischio e le prescrizioni del medico competente prevedano l’uso di altri dispositivi in sostituzione o in aggiunta alla mascherina chirurgica.

 

6) D: Se lo studente è seduto al banco e viene interrogato, o deve interagire con l'insegnante o con la classe - ovvero per parlare - deve mettere o alzare la mascherina?

R: Se lo studente è seduto al banco e viene rispettata la distanza di almeno un metro dagli altri compagni, come indicato da comunicato del CTS del 31 agosto 2020, può restare senza mascherina. Si precisa in ogni caso che il docente, a seconda del comportamento degli studenti, può decidere diversamente se lo ritiene opportuno.

 

7) D: ad inizio attività di laboratorio, ci chiediamo come comportarci quando vengono usati utensili minuti in misura massiccia (cacciaviti, pinze, spessori, seghetti, ecc....) ovvero se ogni volta che viene riposto l'utensile esso vada sanificato, oppure se vi siano altre indicazioni.

R: Nei laboratori vanno disinfettate le superfici maggiormente toccate (pulsantiere, manopole, manovelle, mandrini, ecc.) ad ogni cambio di utente per le macchine ed attrezzature utilizzate continuativamente da un singolo utente (è consigliabile che ogni utente pulisca e disinfetti ciò che ha usato).

Invece per l’utilizzo frequente e condiviso di utensili minuti da parte di più soggetti l’indirizzo da tenere per la pulizia e disinfezione degli stessi è:

- se l’uso di tali attrezzature prevede anche l’uso di guanti, il problema non si pone;

- se l’uso di tali attrezzature NON prevede anche l’uso di guanti, bisogna che i ragazzi si sanifichino le mani prima di toccare gli attrezzi;

- al netto di tutto ciò, una volta riposti gli strumenti nella cassettiera (bene in ordine e non sovrapposti) è opportuno provvedere ad una nebulizzazione con prodotto disinfettante non corrosivo (una spruzzata con un buon nebulizzatore, in modo da non “allagare” il cassetto).

- se parliamo di ambienti tipo la cucina, l’attrezzatura minuta va comunque lavata e disinfettata dopo ogni utilizzo.

In ogni caso l’utilizzo della mascherina, come previsto obbligatoriamente in situazioni dinamiche, riduce la probabilità di contaminazione dell’attrezzatura.


Aggiornamento del 08-10-2020

8) D: si può fare attività laboratoriale di teatro (eventualmente altre proposte simili attivate dai prof del centro) mettendo assieme ragazzi non della stessa classe? Questo sarebbe fatto in orario extra-scolastico.

R: L’attività può essere svolta attivando apposito protocollo con relative misure di sicurezza dettate dal tipo di attività. Infatti trattandosi di attività extra-scolastica non è attuabile il protocollo per la scuola.

9) D: Qual è il comportamento da tenere in caso di lavoratori che comunicano al datore di lavoro di avere sintomi compatibili col Covid-19? Ed in caso di lavoratori che comunicano al datore di lavoro di avere figli minori di anni 14 con sintomi compatibili col Covid-19?

R: In caso di sintomi compatibili col Covid-19 il lavoratore deve astenersi dal recarsi presso il luogo di lavoro e rivolgersi al proprio medico. Se è il figlio ad avere sintomi compatibili col Covid-19 bisognerà sempre contattate il medico/pediatra e attendere le indicazioni del caso.

 

10) D: Quale è il comportamento da tenere in caso di lavoratori che comunicano al datore di lavoro di essere in quarantena obbligatoria e sorveglianza attiva?

R: In caso di un lavoratore in quarantena con sorveglianza attiva o disposta in via precauzionale oppure in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva la situazione viene gestita come in caso di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Si precisa che, rispetto alla certificazione sanitaria, l’INPS richiama la necessità di un certificato di malattia attestante il periodo di quarantena con indicazione da parte del medico curante del protocollo emesso dall’operatore di sanità pubblica con cui di fatto è stata disposta la quarantena.

Qualora ciò non fosse è il lavoratore che deve recuperare tale provvedimento comunicandone gli estremi all’INPS attraverso posta ordinaria o PEC.

 

11) D: In caso di genitori lavoratori che comunicano al datore di lavoro di avere figli minori di anni 14 in quarantena obbligatoria a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico, è possibile richiedere il lavoro agile e/o quali sono le forme di congedo possibili?

In caso di figlio minore di 14 anni in quarantena per Covid-19 il lavoratore, a seconda dei casi, può usufruire di varie opzioni.

Se il contagio si è verificato all’interno del plesso scolastico il lavoratore può svolgere il lavoro in modalità “agile”. Se le attività lavorative non sono compatibili con la modalità “agile” allora il lavoratore può fruire del “congedo COVID per quarantena scolastica dei figli” che riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena del figlio o per una parte, ed entrambi i genitori conviventi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

Si precisa che non è possibile fruire del congedo Covid-19:

  • in caso di contemporanea fruizione di congedo di maternità /paternità per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente;
  • negli stessi giorni/ore da entrambi i genitori conviventi;
  • se l’altro genitore convivente con il figlio è disoccupato o non svolge alcuna attività lavorativa, ad eccezione di casi di invalidità accertata o di particolari situazioni di fragilità;
  • se l’altro genitore convivente con il figlio non svolge attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito (es. CIGO, CIGS, FIS, ecc.).

La domanda per fruire del “congedo COVID per quarantena scolastica dei figli” deve essere presentata dal lavoratore esclusivamente in modalità telematica tramite il portale web dell’INPS, o il Contact Center integrato, o tramite i Patronati.

Per maggiori informazioni sul “congedo COVID per quarantena scolastica dei figli” si consiglia di prendere visione della Circolare n. 116 del 2-10-2020 dell’INPS.

Si precisa infine che quanto indicato può essere oggetto di variazioni da parte degli organi competenti.

Se il contagio si è verificato al di fuori del plesso scolastico il lavoratore, per assistere il figlio in quarantena, potrà usufruire dei seguenti strumenti:

  • richiesta di lavoro in modalità “agile” in accordo con il datore di lavoro, se compatibile con l’attività lavorativa svolta;
  • permesso e/o ferie;
  • permesso non retribuito con conservazione del posto di lavoro, per figli minori di 8 anni;
  • aspettativa non retribuita, in caso di assenza da lavoro per periodi prolungati dovuta a causa particolari.

     


Aggiornamento del 16/10/2020

12) D: In caso di assenza di uno studente da scuola, per il rientro possiamo accettare l'esito del tampone (ovviamente negativo) anche senza il certificato medico?

R: In base alla nuova ordinanza della Regione Veneto n. 1105 del 2 ottobre, in caso di studente sottoposto a tampone, il rientro a scuola può avvenire con presentazione dell’esito negativo del tampone oppure con certificato del medico.

Anche per la Regione Friuli Venezia Giulia il rientro a scuola può avvenire con presentazione dell’esito negativo del tampone oppure con certificato del medico, come stabilito dall’ordinanza n. 34/PC del 14 ottobre.

Invece per le Province Autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni regionali prevedono che per la riammissione di uno studente sottoposto a tampone che sia risultato negativo la famiglia deve presentare una attestazione del medico/pediatra che il soggetto può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

Tali disposizioni potranno subire variazioni a seconda delle disposizioni introdotte dalle autorità nazionali e regionali.

 

13) D: Cosa cambia nelle nostre scuole in seguito all’uscita del DPCM del 13 ottobre?

R: Le nuove indicazioni da adottare in ambito scolastico in seguito all’uscita del DPCM del 13 ottobre sono le seguenti:

  1. in merito all'obbligo di indossare la mascherina restano valide le disposizioni attuate fino ad ora nei luoghi al chiuso, mentre all'aperto la mascherina dovrà essere sempre indossata; è consentito abbassarla solo mentre si sta mangiando, ma sempre se viene rispettato il distanziamento di un metro. Su questo aspetto si raccomanda di aumentare le attività di sorveglianza sul rispetto da parte dei ragazzi e di tutto il personale che accede alle strutture. (art. 1 comma 1 DPCM)
  2. vanno sospese tutte le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione, senza eccezioni.  (art. 1 comma 6 lettera s) DPCM)
  3. durante l'educazione fisica non è più possibili effettuare sport di contatto, neanche all'aperto. Dovranno essere effettuate attività che garantiscano il rispetto del distanziamento di 2 metri. Si precisa che non è vietato l'uso di palloni e altre attrezzature. (art. 1 comma 6 lettera g) DPCM)
  4. durante le pause bisogna vietare gli sport di contatto anche se viene indossata la mascherina chirurgica. Si precisa che non è vietato l'uso di palloni e altre attrezzature, limitatamente al gruppo classe. (art. 1 comma 6 lettera g) DPCM)

Aggiornamento del 21/10/2020

14) D: Cosa cambia nei nostri Oratori in seguito all’uscita del DPCM del 13 ottobre?

R: In riferimento alle restrizioni introdotte dal DPCM del 13 ottobre, poi modificato dal DPCM del 18 ottobre, si riportano le nuove indicazioni da parte del gruppo tecnico dell'Ispettoria in merito alle attività degli Oratori:

  1. In merito all'obbligo di indossare la mascherina nelle aree di pertinenza degli istituti restano valide le disposizioni attuate fino ad ora nei luoghi al chiuso, mentre all'aperto è stato introdotto l'obbligo di indossare sempre la mascherina; è consentito abbassarla solo mentre si sta mangiando, ma sempre se viene rispettato il distanziamento di un metro. Su questo aspetto si raccomanda di aumentare le attività di sorveglianza sul rispetto da parte dei ragazzi e di tutto il personale che accede alle strutture.
  2. Alla luce delle misure introdotte in ambito scolastico, si è convenuto di raccomandare la sospensione di tutte le uscite che prevedono pernottamento, a meno che non venga svolto nel rispetto dei protocolli per le attività ricettive e della ristorazione; sono consentite le uscite in giornata a patto che le Case o gli enti ospitanti adottino i protocolli specifici per le attività educative e/o di settore. 
  3. Sono vietati gli sport di contatto. In questo caso l'uso della mascherina non è sufficiente per poter consentire l'attività. Si precisa che non è vietato l'uso di palloni e altre attrezzature a patto che vengano gestiti nel rispetto dei protocolli adottati. Per chiarezza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta tabellina con alcuni casi. Si ribadisce che in ogni caso dovrà sempre essere indossata la mascherina.

ATTIVITÀ

SI

NO

NOTE

Ping pong

X

 

Con distanziamento e mascherina

Biliardo

X

 

Con distanziamento e mascherina

Air hockey

X

 

Con distanziamento e mascherina

Calcetto balilla

X

 

Solo all'esterno (sotto porticato). Con mascherina

Giochi da tavolo

X

 

Con distanziamento e mascherina

Partita di calcio, calcetto

 

X

 

Tedesca

X

 

Con distanziamento e mascherina

Partita di pallacanestro

 

X

 

Partita di pallavolo

 

X

 

Partita di rugby

 

X

 

Tiri a canestro, palleggi, passaggi

X

 

Con distanziamento e mascherina

Palleggi con pallone da volley

X

 

Con distanziamento e mascherina

Pallaguerra

X

 

Con distanziamento e mascherina

Zumba o ginnastica statica, danza, bans

X

 

Con distanziamento e mascherina, o comunque nel rispetto del protocollo adottato per la specifica attività

Salto della corda

X

 

Con distanziamento e mascherina

Altri grandi giochi all'aperto privi di contatto (es. bandiera, fazzoletto, punisher)

X

 

Con distanziamento e mascherina

In caso di dubbi sulla praticabilità o meno di attività non riportate in tabella scrivete a covid19@salesianinordest.it per avere chiarimenti. La tabella sarà aggiornata di volta in volta su questo sito.


Aggiornamento del 23/11/2020

15) D: Nel caso di docenti o allievi con covid_19, il Preside si interessa personalmente della gestione dei casi e contatta il Distretto Sanitario il quale pianifica il piano di azione. Nell'eventualità di un caso nel personale ATA che lavora in mensa o fa pulizie, esiste una procedura? Chi è il responsabile della gestione?

R: In ambito scolastico si precisa che non è obbligatorio che sia il preside a gestire un eventuale caso di contagio; tale compito è in capo al Referente Covid scolastico nominato (che può anche essere il preside) che deve tenere i contatti con le autorità sanitarie.

In caso di dipendente positivo che non rientra nel comparto scolastico la gestione del caso si svolge secondo le prassi previste dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile, ovvero:

  1. isolare il soggetto e contattare l’Azienza Sanitaria territorialmente competente;
  2. collaborare nell’identificazione di eventuali “contatti stretti” del soggetto positivo, avvenuti nelle 48 ore precedenti al manifestarsi dei sintomi o, se il soggetto è asintomatico, 48 ore prima della data di effettuazione del tampone; i “contatti stretti” dovranno mettersi in quarantena in attesa di essere contattati per il tampone;
  3. sanificare i locali frequentati dal soggetto positivo.

16) D: Al rientro dalla malattia il lavoratore che ha avuto il Covid deve presentare un certificato di negativizzazione rilasciato dall'ufficio igiene. Leggendo un po' in qua e in la, ho trovato l'informazione che se un dipendente resta a casa in malattia non-Covid, al rientro dovrebbe presentare un certificato del medico curante che attesti che l'assenza non è stata per Covid. È vero?

R: L’emergenza Covid-19 non ha modificato la normale modalità di emissione, trasmissione dei certificati di malattia e di riammissione al lavoro. È sempre il Medico di Medicina Generale che stabilisce i giorni di assenza in base alla malattia riscontrata e trasmette un certificato per via telematica all’INPS. Il lavoratore quindi non deve esibire una certificazione medica che attesti che la causa dell’assenza non è da imputarsi al Covid-19.